Art. 2.

      1. Le disposizioni della presente legge si applicano, a domanda degli aventi diritto, agli eventi verificatisi a decorrere dal 1o gennaio 1961.
      2. Gli importi già corrisposti prima della data di entrata in vigore della presente legge, a titolo di speciale elargizione di cui alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, e alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni, sono soggetti a riliquidazione secondo le disposizioni della legge 3 agosto 2004, n. 206, e successive modificazioni.